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Per la giurisprudenza europea e nazionale i termini aceto e balsamico sono generici e non oggetto di alcuna privativa industriale, sicchè il loro uso anche congiunto, incluse le relative traduzioni, è libero e non lesivo della protezione conferita all’Igp Aceto Balsamico di Modena o alle Dop Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia o Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Così la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 4.12.2019 resa dalla nella causa C-432/18, poi confermata dal Tribunale di Bologna, e dalla successiva della Corte d’Appello di Bologna.
Le sentenze bolognesi avevano altresì sancito che i termini aceto e balsamico non sono autonomamente tutelabili nemmeno “sotto il profilo della evocatività”, lasciando comunque aperta la possibilità di vietarne l’uso allorché, insieme ad altri termini più o meno geografici, configurino illecita evocazione dell’Igp Aceto Balsamico di Modena o delle Dop Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Ma con la sentenza n.603 del 15.4.2020, sulla quale pende l’appello, il Tribunale di Bologna è tornato a valutare il possibile carattere evocativo degli anzidetti termini, ove accompagnato da altri, fornendo un autentico vademecum di istruzioni da seguire per valutare e accertare l’invocato effetto evocativo e rendendone -di fatto- assai ardua la relativa prova.
Il Tribunale ha concentrato l’attenzione su etichette e packaging dei prodotti oggetto di controversia, ed in particolare sull’utilizzo dei termini acetaia, balsamico, Modena, Italia e del numero 5 ivi presenti.
In sostanza, i termini aceto e balsamico non possono evocare le anzidette Dop e Igp nemmeno quando accompagnati da termini, pure geografici, come quelli sopra elencati.