Il medico è responsabile per i danni che ha cagionato nell’esercizio della sua professione al paziente che si è sottoposto alle sue cure, quindi grava un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di risultato. Il medico è tenuto ad utilizzare la diligenza professionale necessaria per raggiungere lo scopo che si è prefissato.
Se da una parte sussiste “il vincolo al raggiungimento di un determinato obiettivo” dall’altra il professionista deve garantire al suo paziente un elevato livello di professionalità, misurato non sull’uomo medio bensì sul medico medio. Tale principio diventa ancora più oneroso dalla gravità della patologia e dalle difficoltà riscontrate nel caso concreto.
Il medico può anche non essere ritenuto responsabile dello sviluppo negativo della patologia del paziente, qualora si sia attenuto scrupolosamente alle linee guida e alle buone prassi che orientano la professione sanitaria. E’ evidente che nel caso in cui, un determinato intervento sia considerato dalla scienza medica come di routine, e dia esito negativo, sarà più difficile per il medico dimostrare di non essere incorso in un comportamento negligente che lo obbligherà a risarcire il danno cagionato.
Dunque la natura giuridica della responsabilità professionale del medico è stata definita solo con la riforma Gelli: il professionista che svolge la propria opera in favore di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, anche se non dipendente dalla stessa, risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 C.C. Ante Riforma Gelli non vi era alcuna normativa ad hoc pensata per questa particolare categoria di professionisti. La giurisprudenza prevedeva un contatto sociale, poichè le obbligazioni del sanitario nei confronti del paziente sorgevano solo da rapporti contrattuali di fatto, con la conseguente responsabilità. Il contratto aveva un elemento determinante: la fiducia che lega medico e paziente. In questo modo il dottore ed il personale sanitario, divenivano personalmente responsabili, in solido con la struttura di appartenenza, nel momento in cui si instaurava il rapporto con il paziente.
Oggi tutte le predette sono state superate dalla definitiva creazione di un doppio binario: responsabilità di natura contrattuale per la struttura sanitaria o socio-sanitaria; responsabilità extracontrattuale per il Medico ed il personale sanitario.