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L’amministrazione comunale di Reggio Emilia ha deciso di tornare a tassare i passi carrai. Anche quelli a raso, cioè quelli senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, che pertanto non determinano un’occupazione visibile del suolo pubblico, dato che manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico, e non presentano interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività. La tassazione degli accessi si trasforma quindi in UNA TASSA PER ENTRARE IN CASA PROPRIA. Dopo aver pagato la tassa sulla casa (garage), la tassa sulla proprietà dell’automobile (bollo), la tassa per il transito sulle strade comunali (addizionale) ora, paghiamo la tassa per poter usufruire dei servizi per i quali abbiamo pagato le tasse. Chiaro no!?

Ecco una sentenza della Corte di Cassazione al riguardo (Fonte Unione Consumatori Nazionale).
“Disponete di un immobile che si affaccia sulla pubblica strada cui si accede tramite un passo carrabile a raso? Non dovete pagare alcuna imposta e se il Comune vi invia la cartella con il calcolo della tassa d’occupazione pubblica, avete tutti gli strumenti per farlo. Infatti, qualora il passo carrabile cui fate riferimento è del tipo a raso, ovvero, senza che per far posto all’ingresso sia stato tagliato il marciapiedi o siano state edificate opere a carico del Comune per agevolarne l’accesso, non siete tenuti a pagare alcunché, lo prevede la Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 16733/2007, ha fatto piena luce sulla questione, avendo ritenuto che nulla è dovuto a quel Comune dove esiste un immobile munito di passo carrabile a raso”. In particolare risultano interessanti i seguenti passaggi:
5.3.- E’ infondata, altresì, l’accusa di cattiva interpretazione (par. 4.1) del concetto normativo di passo carrabile, contenuto nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4, dato che la commissione regionale, dopo averne riportato il contenuto fra virgolette ed avere affermato la piena vigenza, nel 1994, dell’esenzione concessa dal successivo comma settimo, si limita ad osservare, senza porre minimamente in discussione l’ipotesi legale di passo carrabile, che le caratteristiche di quello in esame non corrispondono ad essa.
5.4.- Sono poi inammissibili gli altri profili di censura (par. 4.3), formulati nei confronti di un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione siccome rientrante nella stretta competenza del giudice di merito, che lo ha espresso in modo congruo ed esauriente, nei seguenti termini: “Dalla documentazione in atti si rileva che il presunto passo carrabile di cui si controverte manca di qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico, nè presenta interruzioni su marciapiede nè modifiche del piano stradale. Non si ravvisa quindi sulla base di detta documentazione, un’occupazione visibile del suolo pubblico che permetta al proprietario dell’accesso una posizione ed un uso diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività. Con l’aggiunta che, diversamente opinando, l’accesso alla proprietà privata, diritto primario esercitabile a prescindere da concessioni amministrative, risulterebbe vessato mediante assoggettamento ad un onere tributario indebito.

Insomma, il cittadino ritenuto inadempiente per non aver ottemperato al pagamento del tributo relativo alla TOSAP, ovvero la tassa di occupazione del suolo pubblico su aree pubbliche, può presentare ricorso e/o opposizione. Il motivo è presto detto: da qualche parte dovrò pur accedere per rientrare all’interno della mia proprietà privata e se non ho chiesto al Comune alcuna opera per accedervi, come fa l’Amministrazione Pubblica a pretendere da me un tributo per farmi entrare e uscire da casa?

Il Comune può anche invocare l’art. 22 del Codice della Strada che stabilisce che “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” della strada, che è quasi sempre il Comune stesso. L’articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) ribadisce pure che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Ma è una debole difesa anche questa da parte del Comune che è facile contrastare facendo riferimento al Decreto Legislativo n. 507/1993 che ancora una volta individua per passo carrabile quell’opera che interviene modificando le aree adiacenti al passo stesso e, dunque, prevedendo l’interruzione del marciapiede o altre opere pubbliche del genere. Ma i passi carrabili a raso non possono essere equiparati a tutti gli altri e dunque non devono essere tassati, lo stabilisce l’art. 36 del DPR n. 610/1996 che è in netto contrasto proprio con l’articolo del Codice della Strada, quando prevede che l’eventuale divieto di sosta di fronte ad un passo carraio a raso debba subordinarsi alla richiesta del proprietario stesso del passo.
Se ancora, nonostante ciò, foste invitati a firmare un documento oppure invitati a ritirare o richiedere il cartello di divieto di sosta atto a regolarizzare la vostra posizione nei confronti del Comune riguardo al vostro passo a raso, sappiate che potete rifiutarvi senza incorrere in nessuna sanzione.