di Avvocato Giulia Dall’Aglio
Nel processo civile ordinario la prima udienza viene concepita in modo da consentire al magistrato di avere il quadro completo delle ragioni e delle pretese delle parti, degli strumenti di prova nonché della necessità di coinvolgere terze parti nel giudizio (si pensi alla chiamata dell’assicurazione nei casi di responsabilità). Fatto questo gran lavoro introduttivo per arrivare alla prima udienza (l’attore e il convenuto devono subito esaminare e produrre gli elementi di prova, specificare quali testimoni sentire e su cosa, quali attività delegare al giudice: svolgendo questa analisi, ovviamente, sarà anche inevitabile approfondire la solidità della tesi difensiva), toccherà al magistrato arrivare preparato all’incontro, perché sarà suo compito tentare la conciliazione avendo le parti personalmente presenti. Ciò implica che il giudice dovrà aver studiato il materiale a sua disposizione prima di tenere la prima udienza per poterle guidare attraverso l’opportunità di un accordo che egli stesso avrà abbozzato. Una accelerazione coinvolge anche la fase decisionale che dovrà essere svolta ove possibile con le modalità della discussione orale cui seguirà sentenza entro 30 giorni; ovvero, per i casi più complessi, con la possibilità per i difensori di redigere note conclusive in tre termini rapidi (60, 30, 15) e sentenza nei successivi 30 o 60 giorni (se collegiale).
Non è chiaro a chi scrive la qualità dei predetti termini, se perentori per il magistrato quanto lo sono per il legale. Sempre nell’ottica della velocizzazione va ricondotto il desiderio di estendere al massimo le potenzialità del “rito semplificato di cognizione ex art. 702 cpc” da utilizzare ogni volta i fatti di causa siano tutti non controversi, qualora l’istruzione della causa si basi su prove documentali e/o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costituenda non complessa.
Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (riconoscimento o disconoscimento di figli separazioni, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio).
In chiusura si evidenzia l’avvenuto rinvio della più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent’anni al Parlamento, un mese dopo l’approvazione e un giorno prima l’entrata in vigore.