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Con la legge 26 novembre 2021, n. 206 è stata conferita delega al Consiglio dei Ministri per la riforma del processo civile. Due le scadenze: al 22 giugno è prevista l’entrata in vigore di una tranche di novità relative alla competenza del Tribunale ordinario in materia minorile, al curatore del minore, e al processo esecutivo. Mentre la riforma del processo civile avverrà attraverso i decreti legislativi assegnati alle commissioni parlamentari al lavoro.
Ecco cosa cambierà con il prossimo 22 giugno. In tema di esecuzione presso terzi – attività che si concretizza nel pignoramento di un credito del debitore, detenuto dal terzo – datore di lavoro ad esempio – viene disposta una ulteriore incombenza a carico del procedente: una volta ricevuta la comunicazione con la quale il terzo dichiara se e quanto detiene, il creditore, deve iscrivere la causa a ruolo entro 30 giorni dalla restituzione degli atti. Dal 22 giugno lo stesso creditore avrà anche l’onere di informare il debitore esecutato e il terzo dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, pena l’inefficacia del pignoramento stesso.
La ratio della modifica è sicuramente tesa ad evitare situazioni di empasse nelle quali il terzo trattiene le somme a disposizione del creditore ma questi per svariate ragioni (le somme sono irrisorie, ad esempio) decide di non procedere oltre. Rimane difficile conciliare due circostanze: non tutti i terzi pignorati rispondono tempestivamente alla ricezione dell’atto; non è sempre agevole la notifica a un debitore che cerca di rendersi irreperibile. Non bastava forse che l’informativa venisse inviata al terzo, non appena questi fornisce il dettaglio del credito di cui dispone?
Sicuramente positivo, a parere di chi scrive, l’ampliamento della vis atractiva del Tribunale ordinario su quello minorile, anche qualora il tribunale ordinario sia stato invocato successivamente, valorizzando definitivamente l’equiparazione di fatto tra figli naturali e non.
È prevista, nel termine di due anni, la soppressione del Tribunale per i minorenni in favore di un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario. Se ne parlerà prossimamente.
Ampliata l’obbligatorietà della nomina del curatore speciale del minore ai casi di decadenza della potestà genitoriale o inadeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori; il curatore speciale del minore condenserà in sé le figure del curatore ex art. 78 del codice di procedura penale e del difensore del minore: il curatore assumerà le vesti di difensore tecnico, così come previsto dalla possibilità di specializzazione agli avvocati iscritti allo speciale albo. Rivista la disciplina di controllo degli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore, per il quale viene introdotto l’obbligo di avviso al pm.

di Avvocato Giulia Dall’Aglio