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I nuovi Incoterms 2020 sono applicabili dal primo gennaio 2020 a quei contratti di compravendita internazionale che espressamente li richiameranno. La Camera di Commercio Internazionale ha mantenuto la distinzione tra regole “per qualunque modo di trasporto”, confermandovi quelle Exw, Fca, Cpt, Cip, Dap, Dpu (ossia il vecchio Dat) e Ddp, e regole “per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne” che raggruppa quelle Fas, Fob, Cfr e Cif.
La regola Dat (Delivered at terminal) ha mutato la denominazione in Dpu (Delivered at place unloaded, più nome e indirizzo del luogo di consegna).
Rispetto agli Incoterms 2010 – che le parti potranno continuare ad applicare facendone espresso richiamo nel contratto – le principali differenze riguardano: una migliore presentazione ed esplicazione per quanto concerne la scelta della regola giusta a seconda del tipo di trasporto e del luogo di consegna; una più ampia illustrazione di ciascuna regola, anche per una migliore demarcazione e connessione tra il contratto di vendita e i suoi contratti accessori, come quelli di trasporto e assicurazione; la rivisitazione, per ogni regola, dei dieci articoli che ripartiscono tra venditore e acquirente i rispettivi adempimenti e le relative spese; nella regola Fca per il trasporto via mare, la possibilità di concordare il rilascio al venditore, da parte del vettore al momento del caricamento, di una polizza di carico con annotazione di messa a bordo, per le banche in caso di pagamento a mezzo lettera di credito; nelle regole Cif e Cip, la facoltà di optare per diversi livelli di copertura assicurativa; nelle regole Fca, Dap, Dpu e Ddp, l’opportunità per il soggetto onerato di organizzare il trasporto con mezzi propri.