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Il D.lgs numero 62/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 giugno 2018 al numero 129 dà attuazione alla Direttiva Europea 2015/2302 che disciplina i cosiddetti “pacchetti turistici e relativi servizi” venduti ai viaggiatori da professionisti.
Qual è la novità della normativa in esame? L’inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto vacanze, definito come difetto di conformità.
La norma, finalmente, sanziona il professionista che ha offerto il pacchetto turistico, quando il viaggiatore/cliente denunci un problema che non permette di usufruire dei servizi, anche in misura parziale, costituenti il pacchetto vacanza venduto. E’ in questa situazione che l’inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto vacanza viene definito difetto di conformità.
Se l’organizzatore professionale del pacchetto non vi pone rimedio, in tempi ragionevoli, il viaggiatore potrà, senza alcun onere, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto relativo al pacchetto turistico.
L’articolo 43 prevede che il viaggiatore possa ottenere un’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto qualora il periodo colpito da difetto di conformità sia breve e non comprometta l’intera vacanza.
Ma non basta, Il viaggiatore ha diritto di ottenere dall’organizzatore, sempre senza ritardo, un adeguato risarcimento per i danni subiti anche in conseguenza del difetto di conformità al pacchetto turistico acquistato.
Infatti, qualora l’inadempimento delle prestazioni che formano il pacchetto vacanze sia rilevante e, quindi di non scarsa importanza, così come previsto dall’articolo 1455 del Codice Civile, il viaggiatore potrà richiedere oltre alla risoluzione contrattuale, un risarcimento del danno ulteriore, correlato “al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Sono previste anche sanzioni amministrative, a carico del professionista, dell’organizzazione o del venditore che violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento.