La molestia o stalking è stato previsto con la legge nr. 38 del 23 Aprile 2009 che ha introdotto la fattispecie della molestia nell’art. 612 Bis del Codice Penale. Solo di recente il bene della quiete e della intangibilità della privacy è divenuto oggetto di attenzione da parte del legislatore, costretto a prendere consapevolezza di sempre maggiori aggressioni.
Per molto tempo la molestia ed il disturbo sono stati considerati eventi minori relegati ai margini della vita corrente. La realtà odierna delle relazioni sociali, affetta da un crescente degrado del rapporto tra uomo e donna, delle relazioni interpersonali e familiari, unitamente alla moltiplicazione e alla crescente invasività dei moderni mezzi di comunicazione hanno determinato un progressivo sfilacciamento dei vincoli di solidarietà ed una sempre maggiore indifferenza verso gli altri.
Infatti il significato di molestia è inteso come condotta invasiva dell’altrui tranquillità che rende inaccettabile l’ordinato vivere civile. L’individuo, molestato riporta lesioni all’insieme dei propri diritti, come per esempio al riposo, alla quiete, alla vita ordinata, alla mancata interferenza altrui, nelle proprie scelte e nelle proprie abitudini. Con il termine stalking si vuole individuare il nuovo reato di atti persecutori. Il termine ha origine venatoria e significa letteralmente “fare la posta ad una preda”.
Il legislatore ha trasferito il termine al mondo giuridico ed esso descrive un comportamento tipizzato dalla sorveglianza su una vittima, scelta come destinataria di condotta per essa molto molesta e resa oggetto di attenzioni molto spesso sfocianti in vere e proprie patologie.
Dunque il concetto essenziale e quello di una persona che viene braccata da un’altra, fino al punto dall’essere avvertito come un persecutore. La condotta del reato è integrato dalla reiterazione di minacce o di molestie indirizzate ad una medesima persona. Le singole condotte devono essere riconducibili ai reati di minaccia e di molestie entrambi assorbiti dalla fattispecie dello stalking.
In sintesi il reato di atti persecutori integra una minaccia continuata, come le molestie che già presuppongono una reiterazione di condotte-reato a condotta plurima. Gli atti persecutori possono essere compiuti in qualsiasi luogo e attraverso qualsiasi mezzo. Ad integrazione del reato viene richiesta la manifestazione di ulteriori eventi, più gravi rispetto al semplice disturbo o alla molestia personale.
Il reato di stalking si consuma arrecando un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima; ingenerando un fondato timore per la propria incolumità personale per quella di un prossimo congiunto o di una persona alla quale si è legati da una relazione affettiva; costringendo ad alterare le proprie abitudini di vita della vittima.
La valutazione da parte del Giudice della sussistenza di un perdurante e grave stato di ansia e di paura, il timore per l’incolumità propria o altrui e l’alterazione delle proprie abitudini di vita deve essere ricondotta alle condizioni soggettive della vittima. Ai fini della consumazione del reato il soggetto deve avere “consapevolezza e volontà nell’accadimento dell’evento, traendone il convincimento dalle modalità della condotta”.