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Le aziende si valutano, ora, tramite gli strumenti del rating d’impresa oltre al rating di legalità. L’istituto del rating d’impresa si sovrappone, almeno parzialmente, al previgente strumento del rating di legalità. Quali le caratteristiche di questi strumenti?
Del rating di legalità è necessario tenere conto sia in sede di concessione di finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche sia per l’accesso al credito bancario. Il rating di legalità viene articolato in diversi gradi o range: da un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellette e l’attribuzione del rating viene disposta dall’autorità Antitrust sulla base di dichiarazioni rese dalle imprese che verranno poi verificate tramite controlli incrociati. Per ottenere il punteggio minimo è indispensabile dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (direttore tecnico, direttore generale ecc) non sono stati destinatari di misure di prevenzione, azioni cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari, per reati di cui al D.Lgs 231/01 oltre alle dichiarazioni di non aver subito sentenze di condanna per reati di mafia, ecc. Mentre per l’impresa occorre dichiarare che la stessa non è stata destinataria di sentenze di condanna e/o di misure cautelari per illeciti, per illeciti antitrust, per violazione delle norme a tutela della salute, della sicurezza dei luoghi di lavoro, di provvedimenti dell’Anac di natura pecuniaria, ecc. Il rating di legalità ha durata di anni due dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta, in caso di perdita di uno dei requisiti base (una stelletta).
Oltre al rating di legalità, l’impresa deve ottenere dall’Autorità anticorruzione l’apposita certificazione prevista dal sistema del rating di impresa. Il rating d’impresa dovrà essere applicato ai soli fini della qualificazione delle imprese e questo vuol significare che tale rating non potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Anac deve definire i requisiti reputazionali ed i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di rilascio della certificazione. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovranno tenere conto del rating di legalità rilevato dalla medesima Anac. Nell’attribuzione del rating d’impresa occorrerà tenere conto dei precedenti comportamenti dell’impresa ed in particolare: al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratto, all’incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia alla fase di esecuzione del contratto; della regolarità contributiva. Va evidenziato che il rating di impresa assume rilievo nell’ambito del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed in particolare l’art. 84 comma 4 del nuovo codice che prevede come: “le Società Organismi di Attestazione (SOA) debbano attestare il possesso della certificazione del rating di impresa rilasciata dall’Anac”.