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Opinioni

Processi, una lunga deriva

Di 23/12/2014Marzo 15th, 2023No Comments

Per ragionare su questo tema parto da due decenni fa, dalla Novella del 1990!.
Il processo di cognizione ordinaria versava già in un profondo stato di crisi.
Si pensò di generalizzare almeno alcune delle innovazioni procedurali introdotte con il rito speciale del lavoro.
Il primo intervento di riforma ( L.. 26 novembre 1990,n. 353) almeno nel suo impianto originario, si muoveva sulla falsariga dei successi registrati dal rito del lavoro, ispirandosi a principi di oralità e concentrazione. Prevedeva infatti:
– la trasformazione del tribunale civile in giudice a composizione monocratica;
– la valorizzazione della disciplina della fase introduttiva del processo, con l’introduzione di un rigido sistema di preclusioni;
– la accentuazione della disciplina della prima udienza, al termine della quale determinare in maniera tendenzialmente definitiva il “thema decidendum” e il “thema probandum”
– i poteri d’impulso e direzione attribuiti al giudice, potenziandoli anche sul piano della ricerca della prova, senza però attribuirgli (al contrario del rito del lavoro) una facoltà generale d’iniziativa istruttoria.
Ricordiamo che la Novella ebbe un percorso parlamentare accidentato, il che comportò un ritardo nella sua entrata in vigore con diversi maquillage normativi; possiamo dire con franchezza che fu l’opposizione della classe forense di allora a comportare ciò.

A seguito degli interventi di modifica (DL 238/95 poi convertito in Legge nr. 534 del 20/12/1995) furono introdotte :
– La distinzione tra prima udienza di comparizione (ex art. 180cpc) e prima udienza di trattazione (ex art 183 cpc)
– L’ irrigidimento della scansione dell’iter procedurale, seppur attenuata la severità del sistema di preclusioni e decadenze del rito del lavoro.
La prima udienza di trattazione che avrebbe dovuto essere il cardine dell’intero processo si riduceva ad un’attività formale e rituale. L’art. 183 cpc era divenuta l’occasione per chiedere un altro rinvio. Poi l’art. 184 cpc (terza udienza) ciascuna parte anche se non aveva alcuna reale intenzione di avvalersene chiedeva l’assegnazione dei termini per nuove deduzioni istruttorie e produzioni documentali.
Insomma i tentativi di ispirarsi a principi di oralità e concentrazione vennero in parte frustrati e con essi anche la prospettiva di proporre un più celere svolgimento del processo.

Dieci anni dopo si ritenta con la Legge nr. 80 del 14 Maggio 2005 – Mini Riforma del codice di procedura civile che
– riunifica udienza di prima comparizione e udienza di trattazione
– irrigidisce il sistema delle preclusioni e decadenze
– introduce la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite che prescinde dal presupposto dell’urgenza del provvedere, rispondendo ad una funzione di economia dei giudizi
Agli interventi del 1995 e del 2005 è mancata la previsione di riforme sia sul piano ordinamentale, organizzativo, sia sul piano di sanzioni processuali e disciplinari in merito a eventuali abusi o comportamenti dilatori posti in essere dalle parti o dal giudice, creando distorsioni nell’iter procedurale.

Arriviamo al 2009.
La Legge nr. 69 del 18 giugno 2009 di riforma sistema processuale introduce elementi di rottura con la tradizione attraverso:
– l’introduzione del nuovo rito sommario
– la Delega al governo per il riordino dei riti (troppi 33)
– la “traslatio iudicii” tra le giurisdizioni
– la modifica dei termini (riassunzione della causa a 3 mesi, estinzione del processo per inattività delle parti 3 mesi, decadenza delle impugnazioni 6 mesi ecc): quelli perentori non possono essere prorogati.
– testimonianza scritta modello
– calendario del processo
– estinzione del processo per inattività delle parti – termine perentorio di tre mesi
– ordinanza di ricusazione portata la pena pecuniaria ad € 250 nel caso in cui venga dichiarata inammissibile o rigettata l’istanza di ricusazione del Giudice
– modifica dell’art. 96 cpc responsabilità aggravata, lite temeraria
– introduzione della coercizione “indiretta”(art. 614 bis cpc rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili od obblighi di non fare)
– competenza del Giudice di Pace da 2580€ a 5000€ per le cause relative a beni mobili ed è portato ad 20.000€ le cause di risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli, natanti
– vigilanza sulla distribuzione degli incarichi – no incarichi sup al 10% di quelli affidata dall’Ufficio
– abrogazione del rito societario
– disposizioni in materia di concordato
– l’introduzione dell’incompetenza per materia, per valore e territoriale debbono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta.

Bisogna attendere il 2011 perché il legislatore con il Decreto Legislativo nr. 150 del 01 settembre 2011 – Semplificazioni dei procedimenti civili di cognizione attui la delega riducendo i riti da 33 a tre.
Quali?
– Il Rito ordinario di cognizione
– Il Rito del lavoro
– Il Rito sommario di cognizione
Viene introdotto il potere del giudice relativo al mutamento del rito, disposto con ordinanza dal giudice qualora la controversia venga promossa in forme diverse da quella prevista nel decreto, quando cioè controversie regolate dal rito sommario di cognizione vengono instaurate secondo il rito ordinario. Quali sono? Ne segnalo alcune: liquidazione degli onorari degli avvocati; l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia; dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, dei giornalisti; delle controversie in materia di discriminazioni.

Siamo arrivati agli ultimi tre anni.
Con il Decreto Legge nr. 1 del 24 Gennaio 2012 vengono introdotte le sezioni specializzate in materia di imprese (per l’Emilia Romagna è competente il Tribunale di Bologna).
L’intervento mira a dare risposte più celeri e più competenti a una parte dei consociati, coloro che sono titolari di imprese, in merito a controversie in materia societaria e di proprietà industriale, contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, diritti d’autore, concorrenza sleale, violazioni della normativa antitrust dell’Unione Europea, azioni di responsabilità, rapporti con società controllate, patti parasociali.
Ma cosa succede nel 2012 e nel 2013 con il Decreto Sviluppo 2012/ Legge di Stabilità e Decreto del Fare 2013?
Con il Decreto Legge nr. 83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo) poi Legge 7 Agosto 2012 nr. 134 al fine di contenere i tempi della giustizia civile e di garantire maggiore efficienza al sistema delle impugnazioni è stato inserito il filtro dell’inammissibilità all’appello.  Si introduce anche il principio della ragionevole durata del processo (legge Pinto nr. 89/2001), considerata tale se
– in primo grado non eccede i tre anni
– in grado di appello non eccede i due anni
– in Cassazione non eccede un anno
– l’esecuzione forzata se non eccede i tre anni
– la procedura concorsuale non deve eccedere i sei anni

Si introducono modifiche alla Legge Fallimentare e al lodo arbitrale in materia di lavori pubblici , ma sorvolo.
Sulla Legge nr. 228 del 24 Dicembre 2012 – Legge di stabilità 2013 vado per titoli. Si introducono:
– Art 1 comma 19 della Legge 228/2012 modifica il D.L. nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17/12/2012 – l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali al 30 Giugno 2014
– Art 1 comma 19 della Legge 228/2012 modifica il D.L. nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17/12/2012 inserisce l’art. 16 quater e modifica la Legge nr. 53 del 21/01/1994 –
– La facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per avvocati (notifica in proprio)
– Art 1 comma 19 della Legge 228/2012 modifica il D.L. nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17/12/2012
– Una ulteriore modifica della Legge fallimentare di cui al Regio Decreto nr. 267 del 16 Marzo 1942
– Art 1 comma 20 n.3 della Legge 228/2012 modifica il D.L. nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17/12/2012 riscrive la procedura di espropriazione presso terzi di cui agli artt. 548 e 549 cpc

Con il Decreto Legge nr. 69 del 21 Giugno 2013 (Decreto del fare) convertito con Legge del 9 Agosto 2013 in materia di giustizia civile finalizzato al Rilancio dell’economia si introducono finalmente in parte norme che hanno carattere organizzativo e in parte nuovamente modifiche al codice di rito civile, tutte accomunate dall’obiettivo del recupero dell’efficienza del sistema giudiziario.
Vado ancora per titoli:
1) Misure di carattere organizzativo
– Istituzione della figura del Giudice Ausiliario presso le Corti d’Appello (max 400 unità) al fine di smaltire l’arretrato;
– Istituzione della figura del Giudice “assistente di studio” a supporto delle Sezioni Civili della corte di Cassazione, senza venir a far parte dei Collegi Giudicanti, misura temporanea 5 anni, per accelerare la definizione dei procedimenti pendenti

2) Interventi di natura processuale
– Riduzione della presenza del PM nei giudizi davanti alla Cassazione (procedimento per la decisione dell’inammissibilità del ricorso – decisioni in Camera di Consiglio)
– Interventi sull’opposizione a decreto ingiuntivo art 645 e 648 cpc – anticipazione della prima udienza di comparizione e trattazione dovrà essere disposta dal Giudice fissando tale udienza a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire (90gg) (163 bis 1 comma cpc); ordinanza sulla provvisoria esecuzione deve essere pronunciata alla prima udienza di comparizione e di trattazione. L’istanza va scritta nella comparsa di costituzione e risposta. (ex art. 648 1comma cpc)
– Rafforzamento della conciliazione giudiziale art. 185 bis cpc. Il Giudice può effettuare la proposta conciliativa o transattiva fino a quando la fase istruttoria non sia chiusa e quindi fino a quando la causa non sarà rimessa a decisione
– Semplificazione della divisione su domanda congiunta art. 791 bis cpc. Laddove non esista controversia sul diritto di divisione, gli eredi o i condomini o gli eventuali creditori possono domandare la nomina di un Notaio o di un avvocato avente sede nel Circondario al quale demandare le operazioni di divisione. La domanda deve essere proposta con ricorso congiunto al Tribunale (volontaria giurisdizione). La domanda va trascritta a norma dell’art. 2646 CC
– Mediazione obbligatoria per 4 anni, Condizione di procedibilità dell’azione civile – finalità di deflazione del contenzioso e di risoluzione dei conflitti.

Le numerose riforme del processo civile che si sono susseguite negli ultimi anni, tutte più o meno apertamente orientate dalle raccomandazioni delle Istituzioni Europee pur muovendo dalla dichiarata intenzione del Legislatore di rendere la giustizia italiana più celere ed efficiente non producono questo esito.

Ora con il Decreto 132/2014, denominato Decreto Giustizia, il cui voto finale del 6 Novembre u.s. alla Camera, prende corpo, almeno sul piano civile, la riforma della giustizia, la 48° dal 1990.
L’ambizioso obiettivo è quello del dimezzamento dell’arretrato e la durata del processo civile contenuta in un anno.
Il pacchetto di misure è volto a disincentivare il ricorso al Giudice ricorrendo ad altri mezzi: la negoziazione assistita, la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato.
– Arbitrato, valido per i procedimenti pendenti in Tribunale e Corte d’Appello tranne sui diritti indisponibili. Con l’accordo delle parti il Giudice trasmette il fascicolo al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di competenza circondariale per la nomina dell’arbitro o del Collegio. Il procedimento prosegue avanti all’Arbitro che nei successivi 120giorni procederà al deposito del Lodo. (sentenza)
– Negoziazione assistita: le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro convengono di risolvere la controversia con l’assistenza degli avvocati, esclusi i diritti indisponibili. Le negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità, prima di presentarsi avanti al Giudice, per il risarcimento dei danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50.000€
– Separazioni e divorzi Non sarà più necessario presentarsi avanti al Giudice per sciogliere il matrimonio. La negoziazione assistita si applica anche alle separazioni e ai divorzi consensuali se non ci sono figli minori, con handicap o maggiorenni no autosufficienti sul piano economico. L’accordo stilato con l’assistenza degli avvocati dovrà essere trasmesso al Pm per un controllo di legittimità che sarà più incisivo quando riguarderà i minori. In assenza di minori o maggiorenni con handicap, il controllo sarà di semplice controllo.
– Chi perde paga: per sanzionare l’abuso al ricorso al processo anche per cause meramente dilatorie, chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo. Il potere di applicare, da parte del Giudice, il principio della compensazione delle spese viene limitato ai soli casi in cui per motivi fondati vi sia una reciproca soccombenza.
– Tutela del credito chi non paga volontariamente alle scadenze pattuite i debiti scaduti, dovrà pagare un incremento del saggio di interesse moratorio oggi dell’8,15% (Dlgs 231/02 art 5 interessi moratori per le transazioni commericali)
– Ricerca telematica dei beni da pignorare su istanza del creditore il Presidente del Tribunale competente potrà autorizzare l’Ufficiale Giudiziario a compiere le ricerche necessari negli archivi elettronici delle Agenzie delle Entrate, del PRA

Il tentativo è quello di raggiungere una soluzione della controversia che non passi, a tutti i costi, dal Tribunale, ma che possa essere “mediata” tramite l’intervento degli avvocati.
L’avvocatura è chiamata ad una diversa assunzione di responsabilità: di intervenire preventivamente nel conflitto insorto tra le parti, non solo come gestori del conflitto, ma come risolutori più al servizio dei cittadini e dell’impresa. Dovrebbe mutare il ruolo dell’avvocatura almeno come co-protagonista al nuovo ruolo che la riforma richiede alla categoria.
L’incisività di tale nuovo “modello” dipende in larga parte da noi avvocati, dalla nostra capacità di ritagliarci un ruolo nuovo consono ai tempi in cui operiamo.
L’avvocatura dovrebbe diventare la prima “barriera” che preclude la facile strada del ricorso al Giudice per qualsiasi controversia si dovesse presentare
Tale “novità” comporta una grande assunzione di responsabilità da parte dell’avvocatura che può cozzare contro l’inefficienza della giustizia che appare nella sua gravità e complessità di natura strutturale, vedi l’anacronistica geografia giudiziaria, la cattiva distribuzione delle risorse, gli organici scoperti, la riduzione del personale amministrativo e tecnico, la ritardata informatizzazione.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio (cfr. Preambolo al codice deontologico).
Concludendo mi pare che la reiterata introduzione di “mini-riforme”, attraverso le quali il processo civile viene continuamente messo in discussione, non soddisfa dal punto di vista sistematico giacché le riforme procedurali, per quanto possano essere caratterizzate dall’urgenza e dalla preminente esigenza deflattiva, richiedono necessari approfondimenti e coordinamenti a livello di sistema
La funzione giurisdizionale invero culmina nella decisione, ma esige una preventiva e costante attività di studio e di approfondimento degli atti, la quale non deve e non può essere eliminata da esigenze puramente deflattive, pena il sacrificio degli interessi di giustizia.
La Confindustria nel documento “Italia 2015” dichiara: il tema della giustizia è centrale per la crescita economica, oltre che per la convivenza civile. I tempi dei processi sono irragionevolmente lunghi e questo è inaccettabile in un paese civile. La certezza del diritto appare spesso una mera petizione di principio. La fiducia dei cittadini e delle imprese è così gravemente intaccata e l’attività economica diventa eccessivamente rischiosa. Si abbassa la propensione a investire è disincentivata la crescita dimensionale delle imprese e ostacolato lo sviluppo dei mercati finanziari, Sono distorte le scelte di finanziamento e frenati gli investimenti dall’estero.
Visto che il Decreto punta a togliere dalle aule dei Tribunali oltre 50.000 controversie all’anno tramite soluzioni “stragiudiziali” ed almeno altrettante controversie “congelate” da trasferire all’arbitro, c’è da sperare che il “progetto di riscrittura” del codice di procedura civile sul quale è al lavoro la Commissione Berruti compia l’opera di “riforma strutturale” del processo, per permettere nel caso in cui le parti non riescano a definire stragiudizialmente la vertenza, possano rivolgersi al Giudice e ottenere la sentenza entro un anno!