Le politiche dei prezzi di vendita infragruppo rappresentano un elemento di strategicità per i gruppi multinazionali e per le imprese con attività all’estero. La loro definizione presuppone una stretta interazione tra gli obiettivi di business e la variabile fiscale.
Nell’attuale contesto economico globale è fondamentale fissare prezzi intercompany coerenti con le strategie di gruppo e, al contempo, conformi alla normativa fiscale.
Le verifiche fiscali sui prezzi di trasferimento si sono incrementate moltissimo negli ultimi anni e i verificatori fiscali sono sempre più competenti ed esigenti.
Obiettivo primario della transfer pricing policy è, quindi, assicurare la compliance da parte del contribuente alla normativa sui prezzi di trasferimento ed al rispetto, più in generale, dell’arm’s lenght principle.
Un’attenta analisi preventiva diventa cruciale per dimostrare che la logica adottata nella fissazione dei prezzi corrisponde a concrete esigenze imprenditoriali ed al contempo rispetta il principio di libera concorrenza, quindi le attese del fisco.
Nonostante l’indiscussa utilità della transfer pricing policy, in Italia, a differenza di quanto accade in molti altri Paesi, non esiste un vero e proprio obbligo documentale sui prezzi di trasferimento. Le attuali disposizioni normative hanno previsto, piuttosto, un onere documentale per il contribuente che intende prevenire le conseguenze sanzionatorie, sia amministrative che, eventualmente, penali, che dovessero scaturire dai controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Preparando una specifica documentazione di supporto, comunicando il possesso della stessa nei termini e nei modi previsti dalle norme, il contribuente, dimostrando la correttezza del proprio operato, di fatto beneficia della non applicazione delle pesanti sanzioni amministrative in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento, ed acquisisce una vera e propria tutela anche per l’eventuale profilo penale.
Dopo un periodo iniziale di scetticismo da parte delle imprese, l’esperienza ormai consolidata ha confermato l’indubbio vantaggio in termini di inapplicabilità delle sanzioni e il beneficio nei risvolti penali.
Si tratta di una tematica complessa che sarebbe meglio evitare di dover discutere in tribunale.