Tra le misure per la crescita del Paese, contenute nel Dl n.179/2012 (il cosiddetto Decreto Crescita o Sviluppo Bis) ora convertito dalla L. n. 221/2012, ci sono parecchie novità anche in tema di reti d’impresa.
Con il Contratto di rete, disciplinato dalla L. n. 33/2009 e successive modifiche, più imprese liberamente si obbligano reciprocamente a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Dalla pubblicazione del decreto crescita, per le imprese del settore agricolo, è stata prevista la possibilità di inserire nel contratto la costituzione di un fondo di mutualità tra i contraenti, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra gli stessi. In caso di istituzione di un fondo comune la rete ha facoltà di acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese della circoscrizione dove è stabilita la sua sede. A tal fine, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.
L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando questa acquista soggettività giuridica, ovvero degli imprenditori in assenza della soggettività nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l’accesso al credito; nelle procedure inerenti lo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento; nell’uso di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Infine, la Legge di stabilità 2013 ha introdotto un credito d’imposta per le reti d’impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a università, enti pubblici e organismi di ricerca. Tali novità consentiranno una maggiore fruibilità di questo strumento aggregativo, soprattutto nelle relazioni con i terzi, con cui la rete potrà acquisire e gestire direttamente le obbligazioni.