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La situazione di emergenza dovuta alla diffusione virale del COVID-19 sta portando molte aziende a chiudere temporaneamente l’attività. Eppure è possibile da subito impostare modalità di smart working a distanza, senza tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Questo infatti stabilisce uno dei decreti attuativi del decreto legislativo del 23 febbraio 2020 n.6 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 3 decreta infatti al primo comma che “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. Mentre il secondo recita che “Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.
In condizioni di normalità, per l’avvio del lavoro agile occorre, secondo la legge 81/2017, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. La legge garantisce ai lavoratori agili parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali. Quest’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro.