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	<title>ImprenditoriNormative | Imprenditori</title>
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		<title>Guida al contributo ambientale 2010</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
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		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale 2010]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”. La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti (dettata dai dieci articoli 217-226, Titolo II del D.lgs. 152/06 &#8211; ex Dlgs 22/97) stabilisce, infatti, che: • i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; • i Produttori e gli Utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi; a tal fine: • i Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). Più precisamente, si intendono: - Produttori di imballaggi, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. - Utilizzatori di imballaggi, i commercianti, i distributori, gli addetti al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1824" title="RifiutiVesuvio" src="http://imprenditori.it/files/2010/04/RifiutiVesuvio-300x290.jpg" alt="RifiutiVesuvio" width="300" height="290" />Il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti (dettata dai dieci articoli 217-226, Titolo II del D.lgs. 152/06 &#8211; ex Dlgs 22/97) stabilisce, infatti, che:<br />
• i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;<br />
• i Produttori e gli Utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi;<br />
a tal fine:<br />
• i Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente, si intendono:<br />
- Produttori di imballaggi, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.<br />
- Utilizzatori di imballaggi, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per il 2010 Conai propone una versione aggiornata della “Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale”</strong>, lo strumento operativo che raccoglie le procedure previste per i soggetti interessati. Tra le più rilevanti modifiche introdotte sono da segnalare:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Variazione del Contributo Ambientale per acciaio, alluminio e vetro (adeguamento testi e modulistica):<br />
- il Contributo Ambientale Conai per imballaggi in vetro passa da 10,32 a 15,82 Euro/ton a partire dal 1° gennaio 201<br />
- il Contributo Ambientale Conai per imballaggi in acciaio da 15,49 a 31,00 Euro/ton a partire dal 1° aprile 2010;<br />
- il Contributo Ambientale Conai per imballaggi in alluminio da 25,82 a 52,00 Euro/ton a partire dal 1° maggio 2010.<br />
Tutte le dichiarazioni, a partire dalla prima di competenza 2010, andranno presentate utilizzando la modulistica aggiornata con i nuovi Contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Integrazioni procedure di esenzione per attività di esportazione (parte sesta):<br />
- viene integrato nel Modulo 6.5 Conai l’elenco fornitori con relative quantità di acquisti di imballaggi esenti;<br />
- si specifica la possibilità di invio da parte delle aziende esportatrici del modulo 6.5 anche dopo il 31 marzo ai nuovi fornitori acquisiti dopo tale data;<br />
- con riferimento alla soglia amministrativa predefinita già prevista per la fatturazione relativa alle dichiarazioni del Contributo Ambientale, si prevede l’utilizzo di tale soglia anche per le eventuali posizioni creditorie/debitorie relative a tutte le procedure di esenzione per attività di esportazione</p>
<p style="text-align: justify;">3. Integrazione Condizioni Generali (parte prima):<br />
- Viene integrata la parte prima con ulteriori precisazioni in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Revisione dei testi e aggiornamento della modulistica:<br />
- sostituzione del Codice Istat con il Codice ATECO;<br />
- integrazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella modulistica Conai;<br />
- inserimento nel paragrafo 21.3 della sentenza n° 24563/2007 (obbligo per i produttori di imballaggio, che non hanno ottenuto il riconoscimento come sistemi autonomi, di versare il contributo ambientale CONAI);<br />
- aggiornamento informativa sulla privacy.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il calendario degli adempimenti prevede entro il</strong></p>
<p style="text-align: justify;">20 maggio:<br />
• Dichiarazione mensile di aprile 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 giugno:<br />
• Dichiarazione mensile di maggio 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 luglio:<br />
• Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)<br />
• Dichiarazione mensile di giugno 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 agosto:<br />
• Dichiarazione mensile di luglio 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 settembre:<br />
• Dichiarazione mensile di agosto 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)<br />
20 ottobre:<br />
• Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)<br />
• Dichiarazione mensile di settembre 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 novembre:<br />
• Dichiarazione mensile di ottobre 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)</p>
<p style="text-align: justify;">20 dicembre:<br />
• Dichiarazione mensile di novembre 2010<br />
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10).<br />
Il testo completo della guida al contributo ambientale e la modulistica per il 2010 sono disponibili sul sito www.conai.org. Per informazioni relative all’adesione e alla gestione del Contributo Ambientale: Numero Verde 800337799 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).</p>
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		<title>Si potrebbe cominciare con un po&#8217; di ordine</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2010/03/28/si-potrebbe-cominciare-con-un-po-di-ordine/</link>
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		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
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		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>
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		<description><![CDATA[di Federico Parmeggiani (dipartimento di Diritto dell&#8217;Economia, Università di Siena) Ultimamente si è parlato molto di riforma fiscale, in seguito alla proposta inizialmente avanzata dal governo di ridurre le aliquote delle imposte sui redditi, optando per un sistema a due soli scaglioni, presumibilmente 23% e 33%. Il dibattito sull&#8217;opportunità di una simile riforma è stato stroncato sul nascere dai numeri della finanza pubblica, che non consentono margini per una riduzione della pressione fiscale, al punto che il Governo medesimo ha dovuto fare retromarcia dopo pochi giorni dalla proposta. Resta però il fatto che in Italia la pressione fiscale è estremamente elevata e che, oltre al mero ammontare delle aliquote, un&#8217;altra componente che grava pesantemente sulle tasche degli italiani è costituita dalle spese indirette, ossia quelle sostenute per conformarsi alla normativa vigente. Tali spese sono particolarmente onerose perché la legislazione italiana in materia si presenta contorta e opaca, tale da rendere necessario nella maggior parte dei casi il ricorso ad un commercialista o ad altre figure professionali, le cui retribuzioni sono una componente costante delle uscite dei privati per quanto riguarda il fisco. Sempre in ragione di tale opacità delle norme, il contribuente vive spesso nel costante timore di avere commesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1594" title="1059648_24266546_opt" src="http://imprenditori.it/files/2010/02/1059648_24266546_opt-300x200.jpg" alt="1059648_24266546_opt" width="300" height="200" />di Federico Parmeggiani</strong> (<a href="mailto://federicoparme@yahoo.it" target="_blank">dipartimento di Diritto dell&#8217;Economia</a>, Università di Siena)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>U</span><span>ltimamente si è parlato molto di riforma fiscale, in seguito alla proposta inizialmente avanzata dal governo di ridurre le aliquote delle imposte sui redditi, optando per un sistema a due soli scaglioni, presumibilmente 23% e 33%. Il dibattito sull&#8217;opportunità di una simile riforma è stato stroncato sul nascere dai numeri della finanza pubblica, che non consentono margini per una riduzione della pressione fiscale, al punto che il Governo medesimo ha dovuto fare retromarcia dopo pochi giorni dalla proposta.</span></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><span>Resta però il fatto che in Italia la pressione fiscale è estremamente elevata e che, oltre al mero ammontare delle aliquote, un&#8217;altra componente che grava pesantemente sulle tasche degli italiani è costituita dalle spese indirette, ossia quelle sostenute per conformarsi alla normativa vigente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Tali spese sono particolarmente onerose perché la legislazione italiana in materia si presenta contorta e opaca, tale da rendere necessario nella maggior parte dei casi il ricorso ad un commercialista o ad altre figure professionali, le cui retribuzioni sono una componente costante delle uscite dei privati per quanto riguarda il fisco. Sempre in ragione di tale opacità delle norme, il contribuente vive spesso nel costante timore di avere commesso errori nella compilazione della documentazione o nella dichiarazione dei redditi ed è persuaso quindi ad aderire per sicurezza ad ogni tipo di sanatoria o comunque a pagare più di quanto dovuto per non incorrere in ipotetiche sanzioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Alla luce di questo contesto poco confortante, una riforma che si potrebbe e dovrebbe fare in abito fiscale, senza il timore che la scure dei conti pubblici si abbatta sui progetti in corso di emanazione, consiste in un&#8217;opera di sistemazione e razionalizzazione delle norme vigenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>In primo luogo si potrebbe semplificare la disciplina di alcune imposte, in particolare quelle sui redditi, la cui quantificazione è a dir poco complicata. Si potrebbero infatti raccogliere e sintetizzare le decine e decine di leggi in materia in un nuovo provvedimento legislativo che possa fungere da unica fonte normativa di riferimento, evitando così la perniciosa frammentazione della disciplina dei tributi e la sua disseminazione in diverse leggi, spesso tra loro contraddittorie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Inoltre potrebbe essere semplificato anche l&#8217;accertamento dei tributi, mettendo ordine nelle competenze dei vari enti statali e locali. In tal senso si potrebbe ad esempio pensare, in un&#8217;ottica di federalismo fiscale, di demandare l&#8217;accertamento ad enti più vicini alla realtà economica di riferimento, lasciando agli organi statali la facoltà di intervenire sostituendosi agli enti gerarchicamente inferiori solo qualora gli accertamenti di questi non siano stati efficaci, ovvero quando l&#8217;oggetto dell&#8217;accertamento travalichi per la sua ampiezza la dimensione prettamente locale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Un dibattito a parte meriterebbero poi due ambiti controversi come l&#8217;IRAP e gli studi di settore. Da tempo è chiesta l&#8217;abolizione di questi due elementi iniqui del sistema fiscale italiano, particolarmente vessatori nei confronti delle piccole e medie imprese. Sicuramente appare come minimo necessaria una revisione che mitighi il loro potenziale altamente distorsivo, che oggi finisce per essere una sanzione nei confronti di chi opera in modo virtuoso e rispettoso della legge e un incentivo a tenere condotte elusive.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Se questi provvedimenti renderebbero presumibilmente meno onerosa la quantificazione di ciò che è dovuto a titolo di imposta, sono anche prospettabili altri provvedimenti che consenteribbero un più sereno rapporto col fisco, razionalizzando l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie e mitigando quindi il timore di essere soggetti a pene ingiuste. In primo luogo andrebbe perfezionato l&#8217;istituto dell&#8217;interpello, predisponendo uffici pubblici specializzati che abbiano il compito di ricevere le domande dei contribuenti e di fornire loro entro tempi ragionevoli risposte esaustive, che diano certezza riguardo a quesiti di natura sostanziale o procedimentale. Come sottolineato, l&#8217;istituto esiste già, si tratterebbe solo di massimizzarne l&#8217;efficienza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Inoltre qualche modifica va apportata anche al processo tributario, investendo in misura sempre maggiore sulla specifica professionalità dei giudici e correggendo le sanzioni in modo che siano effettivamente aderenti alla violazione commessa. Infine, come chiusura di un nuovo contesto regolatorio, sarebbe bene rendersi conto che la durata biblica del contenzioso in materia tributaria arreca danno sia ai privati che allo Stato, avendo entrambi interesse ad una pronta definizione e corresponsione di quanto dovuto. In questo ambito quindi sarebbe opportuno introdurre strumenti che consentano un ricorso sempre maggiore alla composizione stragiudiziale delle controversie, evitando così lo spreco di moltissime risorse che, a pensarci bene, non sono altro che ricchezza italiana che si volatilizza.</span></p>
</div>
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		<title>Non si finisce mai di semplificare</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
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		<category><![CDATA[europa]]></category>
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		<description><![CDATA[di Patrizia Spaggiari (consulente in formazione) Qualche mese fa scrissi a proposito dello Small Business Act (SBA), la prima legge organica per le piccole imprese a livello comunitario, con l’obiettivo di ridurre entro il 2012 del 25% i costi amministrativi per le PMI. Questa volta, invece, vorrei parlare del primo rapporto d&#8217;attuazione, da poco pubblicato dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu), che mette in evidenza i progressi fatti nei 27 Paesi in questo ambito e ciò che invece resta ancora da fare. Lo Small Business Act, che mette in pratica il principio &#8220;pensare anzitutto in piccolo&#8221; nella gestione delle politiche e degli strumenti tanto a livello europeo quanto nei singoli Stati, è di particolare rilevanza per l&#8217;Italia e la sua struttura produttiva storicamente fondata sulle PMI. Nel nostro Paese si trova infatti il più alto numero di piccole e medie imprese di tutta l&#8217;UE (circa 4 milioni su un totale di 23) e ciò ha una fortissima incidenza sull&#8217;occupazione e sul prodotto interno lordo: l&#8217;81% dei lavoratori sono occupati nelle PMI, e la metà del totale in imprese con meno di dieci dipendenti; il 71% del valore aggiunto sul totale delle imprese italiane è prodotto dalle PMI. Cosa dice dunque il rapporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1579" title="matassa2" src="http://imprenditori.it/files/2010/02/matassa2-300x160.png" alt="matassa2" width="300" height="160" />di Patrizia Spaggiari</strong> (<a href="mailto://patrizia.spaggiari@libero.it" target="_blank">consulente in formazione</a>)</span></div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><span>Q</span><span>ualche mese fa scrissi a proposito dello Small Business Act (SBA), la prima legge organica per le piccole imprese a livello comunitario, con l’obiettivo di ridurre entro il 2012 del 25% i costi amministrativi per le PMI. Questa volta, invece, vorrei parlare del primo rapporto d&#8217;attuazione, da poco pubblicato dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu), che mette in evidenza i progressi fatti nei 27 Paesi in questo ambito e ciò che invece resta ancora da fare. Lo Small Business Act, che mette in pratica il principio &#8220;pensare anzitutto in piccolo&#8221; nella gestione delle politiche e degli strumenti tanto a livello europeo quanto nei singoli Stati, è di particolare rilevanza per l&#8217;Italia e la sua struttura produttiva storicamente fondata sulle PMI. Nel nostro Paese si trova infatti il più alto numero di piccole e medie imprese di tutta l&#8217;UE (circa 4 milioni su un totale di 23) e ciò ha una fortissima incidenza sull&#8217;occupazione e sul prodotto interno lordo: l&#8217;81% dei lavoratori sono occupati nelle PMI, e la metà del totale in imprese con meno di dieci dipendenti; il 71% del valore aggiunto sul totale delle imprese italiane è prodotto dalle PMI. Cosa dice dunque il rapporto della Commissione? </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Da circa un anno l&#8217;Atto sulla piccola impresa è in vigore e in tutti i 27 Paesi sono state approvate misure a favore della piccola impresa, secondo i principi di riferimento dello SBA: semplificazione, accesso ai mercati, accesso al credito, promozione dell&#8217;attività imprenditoriale, ecc. In Italia il testo approvato per attuare lo SBA è la direttiva per rilanciare le piccole e medie imprese approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre scorso. Il testo è frutto di un lavoro promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, e contiene diverse novità centrate soprattutto sul tema della semplificazione: l&#8217;istituzione di una legge annuale sulle PMI che in un unico testo raccolga le novità per la loro attività; una serie di semplificazioni amministrative, per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI; l&#8217;attuazione dello sportello unico e la telematizzazione dei rapporti con la PA; il rafforzamento del Fondo di Garanzia e la creazione di nuovi strumenti finanziari per il credito alle piccole imprese; nuovi programmi di sostegno all’innovazione e all’internazionalizzazione; le norme che favoriscano la partecipazione delle PMI agli incentivi statali e regionali; la valutazione dell’impatto economico di leggi e regolamenti sulle PMI, anche attraverso specifiche consultazioni con le associazioni di categoria; le misure per favorire l’accesso delle PMI agli appalti pubblici. Il rapporto della Commissione europea indaga l&#8217;intera gamma di misure realizzate negli Stati UE evidenziando che l&#8217;area sulla quale si è intervenuti maggiormente ha a che fare con la riduzione del carico amministrativo. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Per fare un esempio significativo, Belgio, Danimarca, Finlandia e Germania hanno introdotto un &#8220;test PMI&#8221; per verificare che ogni nuova norma sia favorevole alle piccolo e medie imprese. In generale, molti carichi amministrativi inutili sono stati demoliti, con notevoli risparmi per il mondo delle imprese. Tempi e costi medi per iniziare una società a responsabilità limitata privata sono stati ridotti a 8 giorni e a 417 euro in media. Diciotto paesi hanno dato vita a sportelli unici per la creazione di imprese. Inoltre, in seguito alla crisi, a livello comunitario sono state semplificate le regole sugli aiuti pubblici, attraverso il regolamento globale d&#8217;esenzione per categoria. Prestiti e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti sono aumentati a 11 miliardi e mezzo di euro nel 2009, e sono state approvate norme sui ritardi dei pagamenti oltre la data di scadenza delle fatture: in diversi Paesi il limite è stato fissato a 30 giorni (mentre in Gran Bretagna la PA è ormai impegnata a pagare tutte le fatture in soli dieci giorni!). A quasi 7 miliardi ammonta il risparmio indotto dalle esenzioni introdotte per le micro imprese sugli obblighi di rendicontazione della contabilità. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Una lunga e completa serie di buone prassi sono elencate dal rapporto in diverse aree relative allo Small Business Act: dall&#8217;accesso al credito, all&#8217;apertura del mercato al settore dei servizi, allo stimolo all&#8217;imprenditorialità, attraverso, ad esempio, il nuovo programma europeo &#8220;Erasmus per i giovani imprenditori&#8221;. Nuove forme di garanzia e controgaranzia sono state introdotte in quasi tutti i Paesi, Italia compresa, per facilitare l&#8217;accesso al credito che, nel quadro di crisi, rappresenta il principale scoglio da superare per le piccole imprese. Il nostro Paese ha puntato molto anche sull&#8217;internazionalizzazione delle PMI e in quest&#8217;area rientra nel gruppo di Stati che hanno maggiormente rinforzato gli aiuti pubblici per la promozione ed il finanziamento delle esportazioni. La nomina di Antonio Tajani a Vicepresidente della Commissione europea dovrebbe aiutare a portare la dimensione della piccola e media impresa al centro dell&#8217;attenzione delle politiche europee, con un occhio particolare rivolto al modello italiano.<br />
</span></p>
</div>
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		<title>Politically ma anche economically correct</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2010/01/11/politically-ma-anche-economically-correct/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Camera ha approvato quasi all&#8217;unaminità (543 sì, un no e due astenuti) il disegno di legge che consente di utilizzare l&#8217;etichetta &#8220;Made in Italy&#8221; solo per i prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria realizzati prevalentemente in Italia. Per l&#8217;approvazione definitiva bisognerà attendere che il testo passi in Senato. La legge prevede l&#8217;istituzione di un sistema di etichettatura obbligatoria nei settori dell&#8217;abbigliamento, arredo casa, pelletteria e scarpe. Che novità apporta questa legge? LA TRACCIABILITA&#8217; DEI PRODOTTI La tracciabilità dei prodotti è garantita dall&#8217;esplicitazione del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione. Il testo stabilisce, infatti, che &#8220;nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. L’impiego della denominazione &#8220;Made in Italy&#8221; è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><span><img class="alignleft size-medium wp-image-1366" title="clip_image001_0000" src="http://imprenditori.it/files/2009/12/clip_image001_0000-300x297.jpg" alt="clip_image001_0000" width="300" height="297" />L</span><span>a Camera ha approvato quasi all&#8217;unaminità (543 sì, un no e due astenuti) il disegno di legge che consente di utilizzare l&#8217;etichetta &#8220;Made in Italy&#8221; solo per i prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria realizzati prevalentemente in Italia. Per l&#8217;approvazione definitiva bisognerà attendere che il testo passi in Senato. La legge prevede l&#8217;istituzione di un sistema di etichettatura obbligatoria nei settori dell&#8217;abbigliamento, arredo casa, pelletteria e scarpe. Che novità apporta questa legge?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>LA TRACCIABILITA&#8217; DEI PRODOTTI </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>La tracciabilità dei prodotti è garantita dall&#8217;esplicitazione del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione. Il testo stabilisce, infatti, che &#8220;nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. L’impiego della denominazione &#8220;Made in Italy&#8221; è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>LE SANZIONI</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Le sanzioni arrivano fino a 50 mila euro, se si tratta di una impresa fino a 70 mila euro. Se le violazioni sono reiterate, c&#8217;è la reclusione fino a 3 anni. Se le violazioni sono commesse attraverso attività organizzate, reclusione da 3 a 7 anni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>UNA &#8220;LEGGE-BANDIERA&#8221;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Soddisfatto il vice ministro dello Sviluppo economico con delega al commercio Adolfo Urso che considera il DdL &#8220;una bandiera, un&#8217;affermazione di principio&#8221;. Per Urso &#8220;questa legge ci darà più forza in sede europea per convincere i Paesi partner a varare il nuovo regolamento sull&#8217;etichettatura obbligatoria e, quindi, a tutela del Made in Italy&#8221;. Secondo Urso, quindi, &#8220;la soluzione del problema è solo in Europa e, in quella sede, porteremo la volontà comune del Parlamento italiano affinché siano tutelati i consumatori, le imprese e il lavoro italiano ed europeo&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>MADE IN ITALY DALL&#8217;INIZIO ALLA FINE</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Inoltre, l&#8217;etichetta non dirà più dove è stata fatta l&#8217;ultima lavorazione, ma dove effettivamente è stato fatto il prodotto. I consumatori avranno, così, maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati. Sarà possibile selezionare e indirizzare le proprie scelte verso prodotti di qualità, che rispettino la salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>RICAPITOLANDO</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>La legge tutelerà maggiormente i consumatori e, in un momento di grave crisi congiunturale, aiuterà le imprese a crescere, fortificarsi e salvare almeno un milione di posti di lavoro. Se anche il Senato darà la sua approvazione, l&#8217;etichettatura obbligatoria sui prodotti tessili, dell&#8217;abbigliamento, dell&#8217;arredo casa, delle calzature e della pelletteria non costituirà più un mero obbligo doganale, ma dirà a chi acquista dove e come è stato realizzato il prodotto.</span></p>
</div>
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		<title>Brunetta al vaglio</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[informtizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[di Federico Parmeggiani Il Governo Italiano ha recentemente approvato il cosiddetto “Disegno di Legge Brunetta” in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese”. Tale disegno di legge, contenente anche la delega al Governo per l&#8217;emanazione della carta dei diritti e doveri della P.A., sarà probabilmente sottoposto all&#8217;esame delle camere entro tempi non troppo lunghi ed è di grande interesse perché include una serie di disposizioni capaci di incidere sensibilmente sulla vita delle imprese e sul loro rapporto con le amministrazioni pubbliche. Informatizzazione e velocizzazione degli adempimenti concernenti le imprese. In primo luogo il disegno promuove una maggiore informatizzazione delle imprese vista come strumento di semplificazione della gestione delle medesime, prevedendo l&#8217;uso degli strumenti informatici per gli obblighi di vidimazione e di numerazione progressiva delle scritture contabili. Tale provvedimento, in sintonia col recentemente modificato regime di trasferimento delle quote di s.r.l., sembra degno di essere salutato con favore per la maggiore efficienza che apporta alla tenuta della contabilità. Sempre in quest&#8217;ottica di semplificazione ed efficienza, viene poi specificato che d&#8217;ora in avanti gli adempimenti per le imprese introdotti da nuove norme (ad eccezione di quelli fiscali o contabili) avranno necessariamente efficacia a partire dal primo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://imprenditori.it/files/2009/12/invito_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" title="invito_" src="http://imprenditori.it/files/2009/12/invito_-300x218.jpg" alt="invito_" width="300" height="218" /></a>di Federico Parmeggiani</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>I</span><span>l Governo Italiano ha recentemente approvato il cosiddetto “Disegno di Legge Brunetta”<strong> in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese”</strong>. Tale disegno di legge, contenente anche la delega al Governo per l&#8217;emanazione della carta dei diritti e doveri della P.A., sarà probabilmente sottoposto all&#8217;esame delle camere entro tempi non troppo lunghi ed è di grande interesse perché include una serie di disposizioni capaci di incidere sensibilmente sulla vita delle imprese e sul loro rapporto con le amministrazioni pubbliche.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Informatizzazione e velocizzazione degli adempimenti concernenti le imprese.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>In primo luogo il disegno promuove una maggiore informatizzazione delle imprese vista come strumento di semplificazione della gestione delle medesime, prevedendo l&#8217;uso degli strumenti informatici per gli obblighi di vidimazione e di numerazione progressiva delle scritture contabili. Tale provvedimento, in sintonia col recentemente modificato regime di trasferimento delle quote di s.r.l., sembra degno di essere salutato con favore per la maggiore efficienza che apporta alla tenuta della contabilità.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Sempre in quest&#8217;ottica di semplificazione ed efficienza, viene poi specificato che d&#8217;ora in avanti gli adempimenti per le imprese introdotti da nuove norme (ad eccezione di quelli fiscali o contabili) avranno necessariamente efficacia a partire dal primo di marzo o dal primo di settembre di ogni anno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>In questo modo gli imprenditori potranno organizzare meglio il proprio lavoro basandosi solo su queste due scadenze fisse. Sono poi previste novità per particolari tipologie di impresa: le strutture ricettive, ad esempio, avranno l&#8217;obbligo di comunicare alla questura i nominativi delle persone alloggiate entro dodici ore dal loro arrivo tramite mezzi informatici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Disposizioni in materia edilizia.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Particolarmente innovative sono poi tutte le disposizioni che interessano il settore edilizio. In primo luogo sono liberalizzati gli interventi di rimozione di barriere architettoniche che non comportino la costruzione di rampe, ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell&#8217;edificio. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Sempre per via telematica tramite un modello elettronico sarà possibile comunicare le operazioni di cessione di fabbricati. Infine i documenti necessari in materia edilizia potranno essere tutti presentati telematicamente allo sportello unico per l&#8217;edilizia, attraverso il quale ogni documento sarà automaticamente inoltrato a tutte le amministrazioni competenti. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Queste innovazioni tecnologiche volte a semplificare l&#8217;iter burocratico di ogni opera edilizia &#8211; iter da sempre oggetto di profonde critiche per la sua farraginosità &#8211; sono assolutamente auspicabili e si confida solamente che, una volta divenute legge, le singole amministrazioni pubbliche siano in grado di attuarle concretamente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Informatizzazione in ambito processuale.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Il disegno di legge intende inoltre anticipare la vigenza della disciplina del processo telematico e introdurre una volta per tutte le tecniche informatiche in materia di processi civili e penali, la cui proverbiale lentezza e inefficienza è stata da più parti additata come un pesante freno ed un costo incisivo per lo sviluppo dell&#8217;economia italiana. A tal fine, da un lato, è ribadita l&#8217;immediata applicazione delle modalità di trasmissione telematica alle comunicazioni e notificazioni tra uffici giudiziari ed avvocati, dall&#8217;altro, il provvedimento mira a incentivare sia il rilascio delle copie dei documenti in formato digitale che la promozione dei mezzi di pagamento telematici per il settore forense. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Il risparmio in termini di tempo e di risorse che una simile disciplina apporterebbe al sistema giudiziario italiano appare certamente ingente, il che la rende non ulteriormente differibile visto lo stato in cui versano specialmente certi tribunali italiani. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Sia concessa però al riguardo anche una nota di scetticismo un po&#8217; più marcata in merito all&#8217;effettiva operatività di una riforma così profonda in un settore &#8211; l&#8217;amministrazione della giustizia &#8211; che nel corso degli anni si è mostrato sia sulla sponda dei giudici che su quella degli avvocati tra i più conservatori e restii ad accettare l&#8217;innovazione tecnologica, generalmente guardata con sospetto più che compresa nelle sue attuali potenzialità. Speriamo che anche in questo caso la crisi e la necessità di risparmiare risorse a tutti i costi costituiscano la definitiva spinta propulsiva verso un radicale cambiamento.</span></p>
</div>
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		<title>Faccia a faccia con la moratoria</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria debiti]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ABI ha ufficializzato i criteri e le modalità di ammissione alla moratoria. L&#8217;accordo prevede la possibilità di chiedere, entro il 30 giugno 2010, la sospensione o l&#8217;allungamento del termine di scadenza di operazioni di mutuo, ipotecari e non, in essere alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Per ora, sono esclusi dal beneficio i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie &#8220;con agevolazione pubblica&#8221;. Per l&#8217;intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento: in caso di sospensione delle rate del mutuo, il periodo di efficacia della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l&#8217;abbattimento del debito residuo stesso: è come se venisse praticato al cliente un periodo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><span><a href="http://imprenditori.it/files/2009/12/2948866043_119edde22e_o.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1208" title="2948866043_119edde22e_o" src="http://imprenditori.it/files/2009/12/2948866043_119edde22e_o-300x240.jpg" alt="2948866043_119edde22e_o" width="300" height="240" /></a>L&#8217;ABI ha ufficializzato i criteri e le modalità di ammissione alla moratoria. L&#8217;</span><span>accordo prevede la possibilità di chiedere, <strong>entro il 30 giugno 2010, la sospensione o l&#8217;allungamento del termine di scadenza di operazioni di mutuo</strong>, ipotecari e non, in essere alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Per ora, sono esclusi dal beneficio i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie &#8220;con agevolazione pubblica&#8221;.</span></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><span>Per l&#8217;intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento: in caso di sospensione delle rate del mutuo, il periodo di efficacia della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l&#8217;abbattimento del debito residuo stesso: è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione. Si dovrà, invece, pagare la mora contrattuale nell&#8217;eventualità di mancato pagamento, alle scadenze delle rate costituite &#8220;dai soli interessi&#8221;. In ogni caso, la moratoria alle imprese va realizzata &#8220;senza richieste di garanzie aggiuntive&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Nell&#8217;avviso sono contenute altre due forme di agevolazione per le imprese: in primis la possibilità di sospendere per 6 o 12 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing mobiliare (targato, strumentale, nautico) o &#8220;immobiliare&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Inoltre, sarà possibile allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere esigenze di cassa. Qui, si fa riferimento esclusivamente al credito che la banca ha concesso (o concede) all&#8217;impresa. In questo senso, rientrano nell&#8217;allungamento delle scadenze, per esempio, gli anticipi su fatture Italia ed estero, mentre i finanziamenti all&#8217;importazione, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, o gli scoperti di conto corrente.</span></p>
</div>
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		<title>Chi si nasconde dietro lo scudo fiscale?</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
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		<category><![CDATA[banche]]></category>
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		<description><![CDATA[Lo Scudo fiscale è legge. La Camera ha approvato ufficialmente il disegno con le misure correttive al pacchetto anticrisi, rendendo di fatto operativo lo Scudo Fiscale. Con appena 20 voti di scarto è stato ratificato per la terza volta lo strumento fiscale a firma di Giulio Tremonti, dopo le edizioni del 2001 e 2003. Cos&#8217;è lo Scudo Fiscale? Lo Scudo Fiscale è una tipologia di condono fiscale che sana comportamenti irregolari del contribuente e riguarda soprattuto capitali o attività con sede estera. L&#8217;ultima versione approvata dal Parlamento il 2 ottobre 2009 (DL 102/2009) consente di far rientrare in Italia i capitali detenuti all&#8217;estero fino al 31/12/2008. La regolarizzazione avviene in forma anonima attraverso una sanzione che il contribuente deve pagare di sua iniziativa, pari al 5% del capitale reintrodotto in Italia. Le banche giocano un ruolo fondamentale: sono infatti gli istituti di credito a pagare questo 5% (che verrà poi girato allo Stato) e a loro discrezione spetta la denuncia di provenienza sospetta dei capitali. Restano fuori dal condono le società di capitali e le evasioni fiscali a carico di persone fisiche (amministratori), enti commerciali e associazioni equiparate fiscalmente (ossia i beneficiari dello Scudo) su cui pendano accertamenti fiscali alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><span><a href="http://imprenditori.it/files/2009/11/Scudo1_opt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1045" title="Scudo1_opt" src="http://imprenditori.it/files/2009/11/Scudo1_opt-300x225.jpg" alt="Scudo1_opt" width="300" height="225" /></a>L</span><span>o Scudo fiscale è legge. La Camera ha approvato ufficialmente il disegno con le misure correttive al pacchetto anticrisi, rendendo di fatto operativo lo Scudo Fiscale. Con appena 20 voti di scarto è stato ratificato per la terza volta lo strumento fiscale a firma di Giulio Tremonti, dopo le edizioni del 2001 e 2003.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Cos&#8217;è lo Scudo Fiscale?</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Lo Scudo Fiscale è una tipologia di condono fiscale che sana comportamenti irregolari del contribuente e riguarda soprattuto capitali o attività con sede estera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>L&#8217;ultima versione approvata dal Parlamento il 2 ottobre 2009 (DL 102/2009) consente di far rientrare in Italia i capitali detenuti all&#8217;estero fino al 31/12/2008. La regolarizzazione avviene in forma anonima attraverso una sanzione che il contribuente deve pagare di sua iniziativa, pari al 5% del capitale reintrodotto in Italia. Le banche giocano un ruolo fondamentale: sono infatti gli istituti di credito a pagare questo 5% (che verrà poi girato allo Stato) e a loro discrezione spetta la denuncia di provenienza sospetta dei capitali. Restano fuori dal condono le società di capitali e le evasioni fiscali a carico di persone fisiche (amministratori), enti commerciali e associazioni equiparate fiscalmente (ossia i beneficiari dello Scudo) su cui pendano accertamenti fiscali alla data di entrata in vigore della legge 78/2009 (5 agosto 2009).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Lo Scudo Fiscale così emendato annulla infatti l&#8217;obbligo di segnalazione antiriciclaggio degli illeciti da parte degli intermediari finanziari: banche, società di gestione del risparmio, fiduciarie, Poste, società d&#8217;intermediazione mobiliare, agenti di cambio, filiali italiane di banche e società d&#8217;investimento estere. Per mettersi in regola, infatti, basterà rivolgersi entro il 15 dicembre 2009 all&#8217;intermediario finanziario, con la garanzia dell&#8217;anonimato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Insorge la Piccola e Media Industria che si sente beffata da un provvedimento che &#8220;condona le colpe di furbi ed evasori a danno degli onesti contribuenti&#8221;. E anche Banca Etica non ci sta e prende le distanze da un provvedimento specchio del precipitare dei principi etici nella gestione della Cosa Pubblica. Non proprio bruscolini: si parla di 300 miliardi di euro (stimati dall&#8217;Associazione Italiana dei Private Bankers, GdF e Agenzia delle Entrate) ottenibili con il rientro di capitali illegalmente detenuti all&#8217;Estero e 15 miliardi di euro di gettito per lo Stato, che il Governo promette di reinvestire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Chi è contento&#8230;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Lo Scudo Fiscale è stato applaudito da chi sostiene che porterà liquidità al sistema bancario. Si calcola infatti che i capitali italiani all&#8217;estero si aggirino sui 600 miliardi di euro. Se solo un quarto di questo denaro rientrasse, si avrebbe un introito nelle casse dello Stato di 7.5 miliardi di euro. Su questi capitali “emersi”, si potrebbe poi applicare a partire dal 2010 una normale tassazione generando così altri introiti che senza Scudo Fiscale non ci sarebbero stati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>&#8230;E chi no</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Lo Scudo Fiscale è invece stato fortemente criticato da chi lo ha inteso come un favore e un incentivo all&#8217;evasione fiscale. Infatti è un provvedimento che non aiuta chi, come lavoratori dipendenti e piccole e medie imprese, è di fatto “costretto” a pagare regolarmente tutte le tasse. Inoltre la sanzione del 5% è inferiore di oltre dieci volte alla normale tassazione sui capitali regolarmente denunciati. Si ritiene, inoltre, che lo Scudo Fiscale, essendo coperto dall&#8217;anonimato, riguarderà anche capitali frutto di attività illecite o di provenienza criminale.</span></p>
</div>
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		<title>Il controllo a distanza del lavoratore</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2009/10/27/il-controllo-a-distanza-del-lavoratore/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Statuto dei lavoratori]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo quattro dello Statuto dei Lavoratori del 1970 cita: “È vietato l&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori”. A quarant’anni dalla sua emanazione, è questo l&#8217;articolo che disciplina ancora oggi questa materia. La continua introduzione di nuove tecnologie (come Internet, posta elettronica, webcam, smartphone con GPS) ha modificato, in questi decenni, il modo di lavorare e ha reso, sempre più difficile, conciliare l&#8217;uso di questi strumenti con la normativa sulla privacy e con lo Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, la nuova realtà che si è andata creando ha portato a modificare sia l’interpretazione giuridica che l’applicazione concreta di questa norma. Il convegno dal titolo “Il controllo a distanza del lavoratore”, promosso da Confindustria Modena venerdì 30 ottobre alle ore 15.30 (Auditorium di Confindustria Modena) ha come obiettivo l&#8217;analisi della più recente giurisprudenza di riferimento a questo articolo e le sue reali problematiche di applicazione: di questo parleranno Carla Ponterio, giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, Eufranio Massi, direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena e Anna Casali, direttore personale e logistica DHL Italia. &#8220;Ritengo che il convegno -  afferma Simone Gradellini, responsabile Area Relazioni industriali e lavoro di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://imprenditori.it/files/2009/10/privacy-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-977" title="privacy-1" src="http://imprenditori.it/files/2009/10/privacy-1-300x200.jpg" alt="privacy-1" width="300" height="200" /></a>L&#8217;articolo quattro dello Statuto dei Lavoratori del 1970 cita:<strong> “È vietato l&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori”</strong>. A quarant’anni dalla sua emanazione, è questo l&#8217;articolo che disciplina ancora oggi questa materia.<strong> La continua introduzione di nuove tecnologie (come Internet, posta elettronica, webcam, smartphone con GPS) ha modificato, in questi decenni, il modo di lavorare</strong> e ha reso, sempre più difficile, conciliare l&#8217;uso di questi strumenti con la normativa sulla privacy e con lo Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, la nuova realtà che si è andata creando ha portato a modificare sia l’interpretazione giuridica che l’applicazione concreta di questa norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno dal titolo “Il controllo a distanza del lavoratore”, promosso da Confindustria Modena <strong>venerdì 30 ottobre alle ore 15.30 (</strong>Auditorium di Confindustria Modena) ha come obiettivo l&#8217;analisi della più recente giurisprudenza di riferimento a questo articolo e le sue reali problematiche di applicazione: di questo parleranno Carla Ponterio, giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, Eufranio Massi, direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena e Anna Casali, direttore personale e logistica DHL Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ritengo che il convegno -  afferma Simone Gradellini, responsabile Area Relazioni industriali e lavoro di Confindustria Modena &#8211; possa essere un&#8217; importante occasione di approfondimento e confronto su un articolo che, dopo quarant&#8217;anni, andrebbe forse rivisto e &#8216;reinterpretato al presente&#8217; in base alla più recente giurisprudenza di riferimento, che opera su una materia di difficile interpretazione e applicazione&#8221;.</p>
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		<title>Come cambia il sistema di rating dopo la crisi?</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[oltre la crisi]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

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		<description><![CDATA[di Federico Parmeggiani Scorrendo i quotidiani capita spesso di leggere che ad una certa impresa o addirittura ad una nazione è stato attribuito un certo rating e generalmente una tale notizia è corredata da una serie di previsioni sugli effetti cruciali che l’evento avrà sul soggetto in questione. Pare quindi opportuno fare alcune precisazioni per comprendere meglio cosa sia il rating, che cosa esprima e perchè esso sia così importante. Innanzitutto il rating altro non è che un giudizio espresso in lettere secondo una scala predeterminata (che generalmente parte da AAA per decrescere fino a D), organizzata secondo una serie progressiva di voti intermedi (notches), volta a esprimere una valutazione sul soggetto che ne è destinatario. Il rating che quotidianamente incontriamo nelle notizie finanziarie ha ad oggetto il merito di credito del soggetto valutato (infatti è detto credit rating), misura quindi la capacità del soggetto di fare fronte alle proprie obbligazioni di debito, indicando così il suo livello di solvibilità o al contrario la probabilità che il soggetto ha di risultare insolvente. Questa valutazione sulla solvibilità è attribuita ai soggetti più svariati, principalmente imprese di grandi dimensioni o con caratteristiche che attribuiscono loro un ruolo cruciale nei mercati (società quotate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>di Federico Parmeggiani</strong><br />
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<p style="text-align: justify;">Scorrendo i quotidiani capita spesso di leggere che ad una certa impresa o addirittura ad una nazione è stato attribuito un certo rating e generalmente una tale notizia è corredata da una serie di previsioni sugli effetti cruciali che l’evento avrà sul soggetto in questione. Pare quindi opportuno fare alcune precisazioni per comprendere meglio cosa sia il rating, che cosa esprima e perchè esso sia così importante.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto il rating altro non è che un giudizio espresso in lettere secondo una scala predeterminata (che generalmente parte da AAA per decrescere fino a D), organizzata secondo una serie progressiva di voti intermedi (notches), volta a esprimere una valutazione sul soggetto che ne è destinatario. <strong>Il rating che quotidianamente incontriamo nelle notizie finanziarie ha ad oggetto il merito di credito del soggetto valutato (infatti è detto credit rating), misura quindi la capacità del soggetto di fare fronte alle proprie obbligazioni di debito, indicando così il suo livello di solvibilità o al contrario la probabilità che il soggetto ha di risultare insolvente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questa valutazione sulla solvibilità è attribuita ai soggetti più svariati, principalmente imprese di grandi dimensioni o con caratteristiche che attribuiscono loro un ruolo cruciale nei mercati (società quotate, banche, assicurazioni, etc.), oppure anche enti pubblici, in primis gli stati nazionali, ma anche enti territoriali più circoscritti quali regioni, comuni, municipalità o addirittura istituzioni locali (ad esempio in USA è usuale assegnare il rating anche alle università, alle scuole o agli enti no profit). Il rating infine può essere attribuito anche ad una determinata obbligazione, azione o altro strumento finanziario emesso da uno dei soggetti di cui sopra; in questo caso tale giudizio esprimerà non la generale capacità del soggetto di fare fronte ai propri debiti, ma la più specifica attitudine dello strumento finanziario a remunerare colui che lo acquista, e sarà emesso sulla base del suo peculiare profilo di rischio e degli specifici asset dell’impresa posti a garanzia dello strumento finanziario in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo rating è attribuito in un momento ben preciso di particolare rilevanza (quale la quotazione in borsa della società, l’emissione dell’obbligazione, la costituzione della banca) e viene poi periodicamente rivisto ed eventualmente modificato al rialzo (upgrade) o al ribasso (downgrade) in correlazione ad un’aumentata o diminuita solidità patrimoniale del soggetto. Dalle revisioni del rating assegnato possono derivare conseguenze anche molto gravose per i soggetti che le subiscono, in quanto, essendo la solvibilità una caratteristica fondamentale nella valutazione dei propri asset (quindi delle attività capaci di generare utili) e della stabilità del mercato in generale, svariate normative che regolano il mercato finanziario richiedono che un soggetto debba possedere un determinato rating, al di sotto del quale molteplici attività finanziarie gli sono precluse. Perciò il rating assegnato è direttamente correlato con la capacità del soggetto di collocare sul mercato gli strumenti finanziari che emette e quindi di raccogliere denaro ed attrarre investitori.</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti incaricati di emettere un giudizio di importanza così cruciale sono le agenzie di rating (credit rating agencies), imprese organizzate in forma societaria e spesso quotate sui mercati, che hanno come oggetto principale della propria attività la valutazione periodica degli asset degli attori di mercato e l’attribuzione dei rating. I servizi che offrono sono generalmente pagati dagli stessi soggetti che ricevono i rating, che mirano a farsi “certificare” con un rating alto al fine di mostrarsi più appetibili ogniqualvolta vogliano raccogliere capitali sul mercato. <strong>Questo meccanismo di remunerazione delle agenzie, in cui il controllato paga il controllore, ha sollevato più di una critica sull’efficacia del rating</strong>, anche perchè le agenzie sono da sempre un numero così ristretto (tre agenzie si spartiscono la quasi totalità del mercato) da impedire l’instaurarsi di una reale concorrenza che premi quella capace di emettere i rating più credibili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il processo di revisione che sta interessando la regolazione del mercato finanziario in seguito alla perdurante crisi, sembra orientato a ridurre l’importanza del rating nelle dinamiche dei mercati finanziari,</strong> in quanto è stata messa in dubbio la sua capacità di valutare la reale situazione patrimoniale dei colossi finanziari recentemente risultati insolventi e di contenere la diffusione degli strumenti finanziari cosiddetti “tossici”. Di conseguenza un mutamento radicale potrebbe essere dietro l’angolo per tutto il sistema dei rating così come fino ad oggi l’abbiamo conosciuto.</p>
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