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Futuropensione

Adelmo Mattioli

Da quest’anno perderemo la mobilità, uno strumento legislativo che è stato importantissimo per la gestione di moltissime crisi aziendali per garantire un sostegno al reddito, un inserimento con agevolazioni contributive per un nuovo lavoro e per la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione per migliaia di lavoratori. Riassumiamo di seguito le caratteristiche principali. È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori (con qualifica di operaio, impiegato o quadro) licenziati da aziende in difficoltà.
La legge 28 giugno 2012 n. 92 ha abrogato tale prestazione dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione economica, il diritto rimane se l’ultimo giorno di lavoro è stato il 30 dicembre 2016. Per chi ha cessato dal 31 dicembre 2016 in poi avremo un’unica prestazione sociale di disoccupazione denominata NASPI.

L’indennità di mobilità compete, per i licenziamenti con ultimo giorno di lavoro 30 dicembre 2016 per 18 mesi per chi ha già 50 anni di età, 12 mesi negli altri casi (aziende ubicate nel nord). Si deve essere in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Requisiti oggettivi: lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda: alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi; per riduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (licenziamento collettivo) di aziende che occupino più di 15 dipendenti purché destinatarie di mobilità. Per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità è necessaria la presentazione di una specifica domanda che deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla data del licenziamento. L’importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite stabilito annualmente. L’importo del primo massimale è di euro lordi 1.099,70, il secondo massimale più basso è pari ad euro lordi 914,96, da questi massimali andrà detratta l’IRPEF. Dopo i primi 12 mesi è prevista una riduzione dell’importo.