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Il mercato dei prodotti contraffatti ha raggiunto numeri importanti, diventando un vero e proprio settore economico che, anzichè produrre benessere produce grossi danni a persone e sistema economico.
Il fenomeno della contraffazione rappresenta oggi una seria minaccia all’economia, sia nazionale sia mondiale e al suo sviluppo, sia a breve sia a medio-lungo termine. Il WTO indica che i beni contraffatti ammontano all’8% del commercio mondiale.
L’OCSE ha quantificato in 200 miliardi di dollari il giro d’affari complessivo della contraffazione.
A livello nazionale, il CENSIS stima che la sconfitta della contraffazione garantirebbe la creazione di circa 130 mila nuovi posti di lavoro.
La contraffazione, in altre parole, è divenuta un vero e proprio settore economico, generatore, però, non di benessere, ma di danni: alle imprese, al sistema produttivo, alla comunità, al singolo.
Occorre, allora, persistere nel porre in essere interventi decisi ed efficaci contro la contraffazione: contro la sua concorrenza sleale, contro la sua perdita di posti di lavoro, contro la sua evasione fiscale. E contro la criminalità, che la contraffazione alimenta. Fulcro della lotta alla contraffazione è la tutela della proprietà intellettuale (o industriale), di brevetti, disegni, modelli, marchi e d’autore. In tale ambito, un aspetto ancora non adeguatamente approfondito né pienamente valorizzato è il carattere di diritto umano dei diritti di proprietà intellettuale.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata il 10 Dicembe 1948, all’art. 27, espressamente stabilisce e riconosce sia il diritto di ogni individuo di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici sia il diritto di ogni individuo alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Il carattere di diritto umano dei diritti di proprietà intellettuale è riaffermato in altri trattati e convenzioni, regionali e internazionali, come, ad esempio, l’art. 15 dell’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights del 1966 (ICESCR), l’art. 19 dell’International Covenant on Civil and Political Rights del 1966 (ICCPR), la Vienna Declaration and Program of Action del 1993 (VDPA). Al quadro normativo, si aggiunge che i diritti di proprietà intellettuale si trovano sempre più contestualizzati in diverse politiche: dal commercio alla salute, alla cultura ed eredità culturale, agli investimenti, all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al progresso scientifico e tecnologico.
Tuttavia, la relazione tra proprietà intellettuale e diritti umani è complessa e richiede la piena comprensione e consapevolezza della natura e degli obiettivi del sistema della proprietà intellettuale. Alcuni suggeriscono che possano sussistere conflitti tra proprietà intellettuale e altri diritti umani quali la tutela della salute, l’educazione, la condivisione dei benefici del progresso scientifico, la partecipazione alla vita culturale. Eppure, il ruolo della tutela della proprietà intellettuale nel progresso della società è inequivocabile nella sua potenzialità di contribuire al progresso economico, sociale e culturale e, in ultima analisi, alla prosperità economica, alla perequazione sociale, alla pace. Ora è tempo di riaffermare l’impegno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo al riguardo del diritto di ogni individuo alla proprietà intellettuale come strumento per la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale delle diverse popolazioni del mondo. A questo scopo, tre sono i temi, sui quali occorre focalizzare la nostra attenzione: eguaglianza, tradizione culturale, scienza e tecnologia. Con riferimento al principio di eguaglianza nel diritto internazionale della proprietà intellettuale, va sottolineata la complementarità dei diritti di proprietà intellettuale e degli standards internazionali dei diritti umani.
La regola del “trattamento nazionale”, che costituisce un pilastro della tutela della proprietà intellettuale, è ancorata alla nozione di eguaglianza: i diritti di proprietà intellettuale garantiti, ad esempio, dalle due Covenants sopra citate si rivelano rafforzati dal diritto di eguaglianza. L’articolo 2 di entrambe tali Covenants, infatti, espressamente impone agli Stati aderenti di assicurare l’applicazione dei riconosciuti diritti, all’interno del territorio e della giurisdizione nazionali, senza discriminazioni di alcun tipo (razza, colore, sesso, linguaggio, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita ecc).
Passando al tema della tradizione culturale, vanno valorizzati i benefici che le popolazioni indigene e le comunità locali potrebbero derivare dal regime di tutela della proprietà intellettuale.
Alcuni suggeriscono che strumenti quali accordi contrattuali e codici di condotta rispondano meglio dei diritti di proprietà intellettuale alle esigenze delle popolazioni indigene. Ma quegli strumenti, che, normalmente, sono posti in essere dalle corporations multinazionali con la partecipazione delle Università locali e delle NGOs di riferimento, di solito, neppure menzionano la comunità locale, che, comunque, non vi prende parte né è previamente consultata. Il diritto allo sviluppo e alla proprietà intellettuale richiede di bilanciare il diritto privato del creatore alla protezione della sua creazione con il diritto di tutti di godere dei benefici di tale conoscenza.
Le leggi nazionali e i trattati internazionali sulla proprietà intellettuale tendono a proteggere il diritto privato del creatore. Negli anni recenti, peraltro, un orientamento ha contestato la supremazia accordata al creatore, al dichiarato scopo degli interessi dello sviluppo economico. Ci troviamo, effettivamente, di fronte a rilevanti sfide.
Oggi più che mai la proprietà intellettuale è al centro dello sviluppo del mondo. Insieme a tendenze protezioniste, si registra l’evoluzione dei diritti della proprietà intellettuale verso un approccio concreto.
In ambito nazionale, l’internazionalizzazione e, in particolare, il frequente ricorso al decentramento produttivo da parte delle nostre imprese con la correlata frequente importazione nei nostri mercati di prodotti-copia provenienti dai Paesi emergenti, hanno portato con sé l’esigenza di affrontare in una prospettiva nuova le problematiche della circolazione delle tecnologie e della lotta alla contraffazione, anche alla luce della crescente rilevanza degli strumenti giuridici internazionali, quali la Convenzione sul Brevetto Europeo e il TRIPs Agreement.
La protezione dei diritti di proprietà industriale deve trovare misura nella portata effettiva degli stessi, che rappresentano una limitazione rispetto alla generale regola della concorrenza e che, dunque, devono essere imprescindibilmente legati alla funzione che svolgono concretamente sul mercato.
E’ sotto questo profilo che emergono le varie aree in cui la tutela della proprietà intellettuale e i diritti umani convergono, riflettendo la loro rispettiva interdipendenza e contribuendo a costruire consapevolezza sull’universalità e indivisibilità dei diritti umani.
Occorre continua intensa attenzione.