2948866043_119edde22e_oL’ABI ha ufficializzato i criteri e le modalità di ammissione alla moratoria. L’accordo prevede la possibilità di chiedere, entro il 30 giugno 2010, la sospensione o l’allungamento del termine di scadenza di operazioni di mutuo, ipotecari e non, in essere alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Per ora, sono esclusi dal beneficio i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie “con agevolazione pubblica”.

Per l’intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento: in caso di sospensione delle rate del mutuo, il periodo di efficacia della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l’abbattimento del debito residuo stesso: è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione. Si dovrà, invece, pagare la mora contrattuale nell’eventualità di mancato pagamento, alle scadenze delle rate costituite “dai soli interessi”. In ogni caso, la moratoria alle imprese va realizzata “senza richieste di garanzie aggiuntive”.

Nell’avviso sono contenute altre due forme di agevolazione per le imprese: in primis la possibilità di sospendere per 6 o 12 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing mobiliare (targato, strumentale, nautico) o “immobiliare”.

Inoltre, sarà possibile allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere esigenze di cassa. Qui, si fa riferimento esclusivamente al credito che la banca ha concesso (o concede) all’impresa. In questo senso, rientrano nell’allungamento delle scadenze, per esempio, gli anticipi su fatture Italia ed estero, mentre i finanziamenti all’importazione, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, o gli scoperti di conto corrente.